Il Modello 231: organizzazione, gestione e controllo
La disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” (decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), in cui il Modello 231 di Boscolo S.r.l. trova fondamento, prevede che la società possa essere sanzionata, in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati – in Italia o all’estero – nell’interesse o a vantaggio della società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità finanziariamente autonoma e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cosiddetti soggetti in posizione apicale) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti.
Il Modello 231 di Boscolo, di cui è parte integrante e principio generale inderogabile il Codice Etico della Società, è stato adottato nel mese di dicembre del 2016 da delibera del Consiglio di Amministrazione di Boscolo, che ha istituito il relativo Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull’effettività e sull’adeguatezza del Modello 231, riferendo in merito alla sua attuazione al vertice societario. L’Organismo di Vigilanza è stato istituito in forma collegiale nominando, come presidente e membri, componenti esterni a Boscolo, in possesso di specifici requisiti. L’Organismo di Vigilanza di Boscolo svolge anche le funzioni di Garante del Codice Etico.
La responsabilità dell’aggiornamento del Modello 231, è del’OdV già incaricato della sua attuazione, in accordo con il CdA.
Gestione delle segnalazioni
Boscolo S.r.l. ha un Organismo di Vigilanza, autonomo, che vigila sull’osservanza e l’effettività del Modello e che ha il compito di individuare e proporre agli organismi competenti aggiornamenti e modifiche del Modello stesso.
Possono rivolgersi all’Odv, tutti gli interessati (lavoratori, fornitori, clienti, partner commerciali, ecc.) per comunicare eventuali comportamenti illeciti o non conformi anche avvalendosi della modulistica sotto riportata e secondo la procedura dell’azienda (c.d. Whistleblowing).
L’azienda si impegna a tutelare chi segnala eventuali irregolarità o disfunzioni, proteggendolo da possibili ritorsioni. Hanno diritto a presentare una segnalazione all’Odv: dipendenti, collaboratori, partner della società, ma anche soggetti terzi con cui l’azienda si relaziona, inclusi, a titolo esemplificativo, clienti e fornitori. La tutela del segnalante è parte integrante delle politiche aziendali per il rispetto dei principi di legalità e trasparenza che informano l’azienda. Per questo, le segnalazioni non sono indirizzate né tantomeno transitano attraverso la sede aziendale e/o i suoi sistemi informatici, ma possono essere inviate direttamente all’Odv, il quale è un soggetto esterno all’impresa e che potrà gestire la segnalazione in piena autonomia e indipendenza.
L’Organismo di Vigilanza si impegna ad assicurare la segretezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Si informa che, per assicurare un efficace ed effettivo sviluppo dell’assetto organizzativo e delle misure di controllo del rischio che ne fanno parte, il segnalato non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto meramente affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare adeguatamente sui fatti oggetto di segnalazione. Eventuali segnalazioni fatte in mala fede, in modo opportunistico, nonché infondate per colpa grave, sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi. Onde supportare chi volesse effettuare una segnalazione verso l’Organismo, e assicurando la trasmissione delle informazioni utili allo stesso, l’azienda metta a disposizione il Modulo di segnalazione sotto riportato e scaricabile, da trasmettersi ai recapiti sotto indicati; rimane la possibilità di trasmettere segnalazioni in carta libera.
Canali di segnalazione:
Boscolo s.r.l.. ha istituito due canali di segnalazione alternativi e dedicati ai quali il segnalante può ricorrere:
- CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: gianlucaballandi@pec.it (indirizzo leggibile unicamente dell’OdV)
- A MEZZO SERVIZIO POSTALE all’indirizzo: Organismo di Vigilanza BOSCOLO S.R.L c/o Ing. Ballandi Gian Luca – del Falco, 12 – 40065 Pianoro (Bo)
Lettere anonime non circostanziate e non contenenti elementi oggettivi saranno immediatamente scartate.
Qualsiasi canale scelto consente sempre al segnalante di richiedere un incontro diretto con la Funzione Whistleblowing, la quale procede a fissare un appuntamento con il segnalante entro il termine di 30 giorni dalla richiesta per accompagnarlo nel seguito della segnalazione.
L’OdV, gestore delle segnalazioni, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante; dà un corretto seguito (comunicazione) alle segnalazioni ricevute.
Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, il gestore delle segnalazioni avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All’esito dell’istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.
Per lo svolgimento dell’istruttoria, il gestore può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Qualora, a seguito dell’attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l’archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi la fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne.
Il gestore fornirà quindi un “riscontro” al segnalante entro il termine di tre mesi, che può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, nell’avvio di un’inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini.